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| Promemoria per l’entrata in vigore del D.Lgs.26/10/10 n.204.
Dalla data di Venerdì 1 Luglio 2011 entreranno in vigore le novità normative, riguardanti specificamente il Soft-Air, previste dal D.Lgs. 204/2010.
In via riassuntiva riproponiamo brevemente le parti più salienti del citato testo di legge, che ci riguardano più da vicino.
A) Le nostre repliche giocattolo sono da ora in poi denominate ufficialmente “strumenti per il soft-air”
B) Ogni giocatore di softair ha l’obbligo del “porto giustificato” durante il trasporto dello “strumento”. Per cui senza un giustificato motivo (come ad es. recarsi ad una manifestazione, oppure a far riparare la replica) non sarà possibile portare all’esterno della propria abitazione alcuno “strumento” per il soft-air. Il consiglio è di trasportare sempre l’asg in una custodia nel bagagliaio e di avere sempre al seguito la tessera associativa es:asnwg o altre, dove risulta che praticate la disciplina sportiva del soft-air.
C) Gli “strumenti per il soft-air” non potranno essere vendute/acquistate da soggetti con meno di anni 16.
D) Gli “strumenti per il soft-air” potranno sparare soltanto pallini dal colore “vivo”. Quindi, sicuramente, data la loro alta visibilità i BB di colore bianco potranno essere validamente utilizzati. Lo stesso non può dirsi circa quelli “a bassa visibilità” di colore marrone o nero.
E) Gli “strumenti per il soft-air” non potranno avere potenza superiore ad 1J, misurato ad un metro dal vivo di volata.
F) Tutti gli “strumenti per il soft-air” dovranno avere obbligatoriamente i primi 3cm. della canna esterna (o comunque della parte anteriore ove la canna non fosse sporgente) colorate in colore rosso.
G) Gli “strumenti per il soft-air” sono sottoposti a spese dell’interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco Nazionale di prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell’Interno. Con decreto del Ministro dell’Interno saranno definite le norme di attuazione del presente comma. Questa norma non specifica e demanda tutto ad un futuro regolamento da emanare, se sia onere del singolo proprietario o (più verosimilmente) dell’importatore/venditore procurarsi detta certificazione. Non viene ad oggi nemmeno specificato se la norma abbia o meno carattere retroattivo (non dovrebbe) e sia quindi applicabile non solo alle repliche d’ora in poi acquistate oppure anche a quelle già in nostro possesso. Come noto in alcune Regioni le Autorità già da qualche mese pretendono il rispetto di detta normativa, da Venerdì 1 Luglio essa sarà comunque applicata sull’intero territorio Nazionale.
NIENTE DI CRITICO TRANNE QUEI "3CM DI ROSSO"
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